(1) [Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale (582), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni (398, 399).
Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida (395), non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente].