Art. 396 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Uso delle armi in duello

Articolo 396 - codice penale

(1) [Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale (582), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni (398, 399).
Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida (395), non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente].

Articolo 396 - Codice Penale

(1) [Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale (582), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni (398, 399).
Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida (395), non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Istituti giuridici

Novità giuridiche