Art. 392 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Articolo 392 - codice penale

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120 ss.; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a € 516.
Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Articolo 392 - Codice Penale

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120 ss.; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a € 516.
Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: a querela di parte.336 ss. c.p.p.

Massime

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, la condotta del compossessore che, sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e negando la consegna della chiave all’altro compossessore, gli impedisca di accedervi, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo del bene medesimo, in difetto del necessario provvedimento dell’autorità giudiziaria.  Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26741 del 25 settembre 2020 (Cass. pen. n. 26741/2020)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell’agevole possibilità di ricollocazione nello “status quo ante” da parte della persona offesa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35876 del 8 agosto 2019 (Cass. pen. n. 35876/2019)

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell’ art. 629 cod. pen.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all’elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha precisato che l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. – potendo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni essere aggravato, come l’estorsione, dall’uso di armi – ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione).

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris”, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46288 del 3 novembre 2016 (Cass. pen. n. 46288/2016)

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone, commesso con minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell’imputato che, allo scopo di rinvenire informazioni sul luogo o sul numero di telefono riguardanti la figlia minore affidata a terzi, aggredendo una assistente sociale, si era impossessato delle agende di questa). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15245 del 14 aprile 2015 (Cass. pen. n. 15245/2015)

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l’asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all’immobile potesse integrare il delitto di cui all’art. 392, c.p.). Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 46153 del 18 novembre 2013 (Cass. pen. n. 46153/2013)

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 392 cod. pen., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l’esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l’esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41586 del 8 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 41586/2013)

Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall’autore della condotta quando questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radicalmente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l’utilità sottesa all’accertamento di spettanza dell’autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui l’imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un’area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la proprietà). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23588 del 30 maggio 2013 (Cass. pen. n. 23588/2013)

Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l’agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà. (Fattispecie in cui l’imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l’Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23322 del 29 maggio 2013 (Cass. pen. n. 23322/2013)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’arbitrarietà non può ritenersi sussistente qualora ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso nell’immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri, purchè non si tratti di ipotesi di compossesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione in ordine alla natura arbitraria della condotta non essendo stato chiarito se l’imputato si trovasse o meno nel possesso esclusivo del bene). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49760 del 20 dicembre 2012 (Cass. pen. n. 49760/2012)

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni ‘portatì dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41675 del 25 ottobre 2012 (Cass. pen. n. 41675/2012)

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico – rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità – la buona fede del soggetto attivo, lungi dall’essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il reato nel fatto di aver impedito l’esercizio di una servitù di passaggio su un appezzamento di terreno di proprietà degli imputati, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41368 del 23 novembre 2010 (Cass. pen. n. 41368/2010)

Non commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di uno atto di spoglio, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto. (Fattispecie relativa alla rottura da parte di un condomino di una catena e di un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile sull’area condominiale adibita a parcheggio rendendone disagevole l’accesso). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2548 del 21 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 2548/2010)

La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l’uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera – indebitamente rifiutandone la consegna – le attrezzature cantieristiche della stessa impresa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4373 del 2 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 4373/2009)

In tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo ius possessionis significativo di una diretta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la titolarità del diritto di querela competeva al compossessore-non proprietario di un immobile la cui porta di accesso al sottotetto era stata vincolata con un lucchetto, rimosso indebitamente dal ricorrente ). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28952 del 11 luglio 2008 (Cass. pen. n. 28952/2008)

Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall’agente, ammette la configurabilità del tentativo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4456 del 29 gennaio 2008 (Cass. pen. n. 4456/2008)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 392 c.p., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l’esistenza di una controversia anche solo di fatto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39069 del 23 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 39069/2007)

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta è espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto è fatto valere, e prescinde dall’esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25999 del 5 luglio 2007 (Cass. pen. n. 25999/2007)

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un’area di pertinenza dell’agente, considerato che l’auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.

Non integra il delitto di furto (art. 624 c.p.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), l’appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell’agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all’interno del negozio dell’agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4975 del 7 febbraio 2007 (Cass. pen. n. 4975/2007)

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose l’impedimento, da parte del proprietario del fondo servente, alla riattivazione di una servitù, di natura apparente, eseguita dal proprietario del fondo dominante. (Nella specie, il proprietario del fondo dominante, in occasione della ristrutturazione di un fabbricato, aveva proceduto anche al ripristino di un preesistente pozzo nero, rimasto inattivo da qualche anno, e i proprietari del fondo servente lo avevano ricoperto di terra, danneggiando le tubazioni relative agli scarichi). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 765 del 16 gennaio 2007 (Cass. pen. n. 765/2007)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all’art. 51 c.p. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedirne l’altrui ingresso, in quanto l’esercizio di un diritto cosiddetto «contestabile» non può che avvenire ricorrendo all’intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19040 del 26 maggio 2006 (Cass. pen. n. 19040/2006)

Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale, atteso che nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47089 del 9 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 47089/2003)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è ipotizzabile in relazione a cose possedute da altri e non anche nell’ipotesi in cui il soggetto agisce per impedire che altri si impossessi della cosa o per rientrare in possesso nell’immediatezza dello spoglio, atteso che in tal caso si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18153 del 16 aprile 2003 (Cass. pen. n. 18153/2003)

È qualificabile come «violenza sulle cose», ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata considerata«violenza sulle cose» l’avvenuta asportazione, mediante semplice sollevamento dal loro alloggiamento, di alcuni paletti delimitanti il «posto-macchina» della persona offesa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30021 del 22 agosto 2002 (Cass. pen. n. 30021/2002)

Non integra l’elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) oppure lo recupera nell’immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), atteso che tali comportamenti sono legittimi, in quanto tendono a conservare l’ordine giuridico preesistente. (Fattispecie in cui l’imputato aveva divelto i paletti infissi per la recinzione del terreno confinante, sulla base del convincimento della violazione, in suo danno, della linea di confine del terreno di sua proprietà). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20277 del 18 maggio 2001 (Cass. pen. n. 20277/2001)

Ai fini della sussistenza del reato di esercizio abitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell’agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l’agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12319 del 29 novembre 2000 (Cass. pen. n. 12319/2000)

Il reato di cui all’art. 392 c.p., volto ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della giurisdizione in occasione di una lite fra privati, postula che il preteso diritto sia realmente oggetto di contrasto fra le parti nel senso che, allorquando si dispiega la condotta violenta dell’autore, sia già in atto fra i soggetti interessati una contesa, giudiziale o di fatto, intorno alla titolarità o all’esercizio di quel diritto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 302 del 2 marzo 1999 (Cass. pen. n. 302/1999)

Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l’autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6387 del 1 giugno 1998 (Cass. pen. n. 6387/1998)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Fattispecie in tema di scalpellamento della gradinata di un edificio destinato ad uso pubblico, non corrispondente alla eliminazione delle barriere architettoniche, ma costituente un ulteriore impedimento all’accesso: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata qualificando il fatto come danneggiamento). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9436 del 20 ottobre 1997 (Cass. pen. n. 9436/1997)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), l’effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva — purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia — dell’esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell’azione e quindi dall’esito eventuale della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il tentativo del delitto di ragion fattasi — e non di rapina — la condotta di un soggetto che aveva cercato di reimpossessarsi con violenza di una somma di denaro poco prima consegnata alla persona offesa come compenso per una prestazione sessuale poi non ottenuta, e ciò ancorché la pretesa di restituzione non corrispondesse ad un diritto azionabile, stante l’illiceità della causa del contratto su cui si fondava). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7911 del 12 agosto 1997 (Cass. pen. n. 7911/1997)

Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1358 del 13 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 1358/1997)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, in relazione ai diritti reali è ipotizzabile solo quando la res sia in possesso altrui e non anche quando la stessa sia in possesso dell’agente. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 273 del 17 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 273/1997)

Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell’autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietà, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest’ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la «violenza», nello stato in cui si trovava. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11381 del 10 novembre 1994 (Cass. pen. n. 11381/1994)

Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per sè stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo: tali sono il danneggiamento, rispetto all’ipotesi di cui all’art. 392 c.p., e le minacce o le semplici percosse, rispetto all’ipotesi di cui all’art. 393 stesso codice. Se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente col reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest’ultimo. (Fattispecie in tema di sequestro di persona e lesioni consumati in danno del debitore, per ottenere l’adempimento dell’obbligazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2425 del 19 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2425/1990)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la recinzione di un fondo, in modo da impedire il passaggio da altri in precedenza esercitato, implica violenza sulla cosa, sotto il profilo di un mutamento di destinazione del bene che ne impedisce l’originaria utilizzazione.

Per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si richiede che il diritto che si è inteso tutelare (nella specie: il pieno diritto di dominio non limitato da una dedotta servitù) sia insussistente in concreto, poiché la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 60 del 10 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 60/1990)

L’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica soltanto quando l’esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola permanenza nell’altrui casa, invito domino. Quando invece taluno si sia introdotto nella casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di aver diritto di asportare perché di sua proprietà e l’introduzione nella casa altrui sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle concernenti l’inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16303 del 27 novembre 1989 (Cass. pen. n. 16303/1989)

Ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi di cui all’art. 392 c.p. non è necessario il previo accertamento della proprietà delle cose sulle quali è stata compiuta la violenza. Invero, la violenza integrante l’estremo del reato e alla quale la legge intende opporsi perché lede l’interesse pubblico a che ogni controversia venga decisa a mezzo dell’autorità giudiziaria, può anche cadere su cose di proprietà dell’agente, purché non si tratti di proprietà esclusiva e sempre che sussista, nell’azione violenta, il nesso teleologico con l’esercizio di un preteso diritto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13660 del 13 ottobre 1989 (Cass. pen. n. 13660/1989)

Tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina, il dato differenziatore va individuato nell’elemento soggettivo; questo, per il primo reato, consiste nella ragionevole opinione dell’agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli spetti giuridicamente; per la rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza che quanto si pretende non è dovuto e non è giuridicamente azionabile. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11591 del 7 settembre 1989 (Cass. pen. n. 11591/1989)

La violenza sulle cose, quale circostanza aggravante del reato di violazione di domicilio e sulla base dell’indicazione legislativa contenuta nell’art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), può consistere anche nel semplice danneggiamento della cosa. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dell’aggravante per danneggiamento di porta di abitazione a seguito di pressione per forzarne l’apertura). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5396 del 13 marzo 1989 (Cass. pen. n. 5396/1989)

Per la configurabilità del reato di ragione fattasi, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7483 del 30 giugno 1988 (Cass. pen. n. 7483/1988)

Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di «violenza» rientra anche il mutamento della destinazione delle cose stesse, che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come quando, sostituendosi la serratura della porta d’ingresso, si sia impedito l’accesso ad un appartamento a colui che ne sia il compossessore o condetentore, perché una simile azione concreta la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l’hanno destinata le parti interessate al suo godimento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2888 del 12 aprile 1986 (Cass. pen. n. 2888/1986)

Titolare del diritto di querela, in tema di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, può essere colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale; anche tale soggetto può invero rivestire la qualità di persona offesa dal reato giacché l’ordinamento tutela, di per sé, il possesso delle servitù, indipendentemente dalla coesistenza del possesso stesso con la titolarità effettiva del corrispondente jus in re aliena. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12481 del 24 dicembre 1985 (Cass. pen. n. 12481/1985)

L’art. 392 c.p. non punisce chi si fa ragione da sé ma chi si fa arbitrariamente ragione. Ne consegue che non risponde del delitto de quo il proprietario il quale cambia la serratura della porta di accesso agli uffici impedendone l’ingresso ai conduttori dei medesimi, che siano stati inutilmente diffidati a svolgere nei locali stessi l’attività per cui erano stati ammessi e successivamente diffidati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11118 del 22 novembre 1985 (Cass. pen. n. 11118/1985)

La legittimazione a proporre querela, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compete anche all’usufruttuario di un fondo quando l’azione violenta del soggetto attivo, diretto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare o escludere il possesso esercitato dall’usufruttuario.

Soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo titolare. (Nella specie l’imputata consumava il delitto in esame esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale valutata dal consorte e nell’interesse di questo ultimo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8434 del 2 ottobre 1985 (Cass. pen. n. 8434/1985)

L’autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia stato spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione allorché risulti che l’agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria; e pertanto l’autotutela non è invocabile, se il fatto viene commesso fuori della flagranza dello spoglio, quando ormai gli effetti del possesso altrui si sono già consolidati e il diritto dell’agente non è più minacciato, ma già violato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6507 del 14 luglio 1984 (Cass. pen. n. 6507/1984)

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