Art. 391 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Articolo 391 - codice penale

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (214 ss.), ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.
Se l’evasione avviene per colpa (43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza (214 ss.), il colpevole è punito con la multa fino a € 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387 (716).

Articolo 391 - Codice Penale

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (214 ss.), ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.
Se l’evasione avviene per colpa (43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza (214 ss.), il colpevole è punito con la multa fino a € 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387 (716).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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