Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (214 ss.), ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.
Se l’evasione avviene per colpa (43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza (214 ss.), il colpevole è punito con la multa fino a € 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387 (716).