(1)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(2), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.(3)
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.