Art. 391 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario

Articolo 391 bis - codice di procedura penale

(1)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(2), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.(3)
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Articolo 391 bis - Codice di Procedura Penale

(1)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(2), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.(3)
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Note

(1) L’articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 26, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Ci si riferisce ai soggetti sottoposti al cosiddetto carcere duro.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, convertito in legge dalla L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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