Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento (491 c.p.c.) ovvero a sequestro giudiziario (670 c.p.c.) o conservativo (2905 c.c.; 671 c.p.c.; 682 c.n.), per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.