Art. 388 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Articolo 388 bis - codice penale

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento (491 c.p.c.) ovvero a sequestro giudiziario (670 c.p.c.) o conservativo (2905 c.c.; 671 c.p.c.; 682 c.n.), per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Articolo 388 bis - Codice Penale

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento (491 c.p.c.) ovvero a sequestro giudiziario (670 c.p.c.) o conservativo (2905 c.c.; 671 c.p.c.; 682 c.n.), per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: a querela di parte.336 c.p.p.

Massime

L’oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall’interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38128 del 28 settembre 2009 (Cass. pen. n. 38128/2009)

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