Art. 384 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di non punibilità

Articolo 384 - codice penale

Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto (307) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (54).
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.; 246, 247 c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.) ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145 c.p.p.) (1) (2).

Articolo 384 - Codice Penale

Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto (307) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (54).
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.; 246, 247 c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.) ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145 c.p.p.) (1) (2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 416 del 27 dicembre 1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 c.p.p.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 20 marzo 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

Massime

In tema di favoreggiamento personale, l’art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all’agente come l’unica in grado di evitare all’agente un grave pregiudizio per la libertà o per l’onore proprio o altrui. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34777 del 7 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 34777/2020)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. trova applicazione anche nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunziare un reato di cui, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21516 del 20 luglio 2020 (Cass. pen. n. 21516/2020)

È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’omessa assistenza difensiva prevista dall’art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.384, comma 2, cod.pen.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9760 del 11 marzo 2020 (Cass. pen. n. 9760/2020)

In tema di testimonianza, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen. e la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. si applicano anche alle relazioni tra appartenenti allo stesso sesso intercorse in epoca antecedente al riconoscimento delle unioni civili, con legge 20 maggio 2016, n. 76, ed all’equiparazione ai coniugi introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’estensione della causa di non punibilità alle convivenze tra appartenenti allo stesso sesso discende dal fatto che le menzionate disposizioni penali costituiscono mera esplicazione di principi costituzionali e convenzionali diretti alla tutela di tali rapporti). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50993 del 17 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 50993/2019)

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un’accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell’antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53939 del 30 novembre 2018 (Cass. pen. n. 53939/2018)

L’esimente configurata dall’art. 384 cod. pen. va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell’antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l’esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l’azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18110 del 24 aprile 2018 (Cass. pen. n. 18110/2018)

In tema di scriminante di cui all’art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l’obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell’avvio di un procedimento penale a suo carico. (Fattispecie, in tema di favoreggiamento, relativa alla condotta di un acquirente-consumatore di sostanza stupefacente, che, dopo essere stato sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, aveva telefonicamente contattato il proprio fornitore invitandolo a dismettere le utenze telefoniche da questi usate). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27604 del 5 luglio 2016 (Cass. pen. n. 27604/2016)

In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l’esimente di cui all’art. 384 c.p., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l’intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicchè tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell’obiettivo fatto storico). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 90 del 3 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 90/2014)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall’assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all’onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l’avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39022 del 20 settembre 2013 (Cass. pen. n. 39022/2013)

In tema di falsa testimonianza, non è applicabile l’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p., del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà, se l’azione penale sia stata esercitata a seguito di presentazione di denuncia nei confronti del prossimo congiunto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16156 del 8 aprile 2013 (Cass. pen. n. 16156/2013)

In tema di falsa testimonianza, l’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p., esclude la punibilità del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l’imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un’assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtà inesistente, era stata redatta annotazione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12817 del 19 marzo 2013 (Cass. pen. n. 12817/2013)

L’esimente prevista dal comma secondo dell’art. 384 cod. pen. opera anche nell’ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del potenziale testimone si riveli così intimamente connessa a quella dei correi da non poter essere estrapolata o scissa dal tessuto narrativo dell’assumenda testimonianza “contra alios”. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto l’esimente ad un donna a cui era stato imposto di testimoniare in un processo nel quale il marito era imputato del delitto di associazione a delinquere).

Rispetto ad una testimonianza di persona che non avrebbe potuto essere obbligata a rispondere, la scriminante prevista dal comma secondo dell’art. 384 cod. pen. opera nei confronti del solo delitto di falsa testimonianza ma non di quello di calunnia. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12600 del 18 marzo 2013 (Cass. pen. n. 12600/2013)

In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all’onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l’applicabilità dell’esimente invocata dall’imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un’aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10271 del 5 marzo 2013 (Cass. pen. n. 10271/2013)

Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, c.p. e 199 c.p.p., nell’ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest’ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46247 del 27 novembre 2012 (Cass. pen. n. 46247/2012)

È punibile, ai sensi del comma primo dell’art. 111 c.p., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo, c.p.. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21913 del 6 giugno 2012 (Cass. pen. n. 21913/2012)

È applicabile l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo c.p. all’imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell’interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell’art. 246 c.p.c.. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7839 del 28 febbraio 2012 (Cass. pen. n. 7839/2012)

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l’esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. (Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un’impresa edile nell’ambito di un procedimento penale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente sul lavoro patito da un operaio straniero). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37398 del 17 ottobre 2011 (Cass. pen. n. 37398/2011)

In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 384, comma primo, c.p., rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all’onore dell’autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all’incolumità fisica. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26061 del 4 luglio 2011 (Cass. pen. n. 26061/2011)

Sussistono i presupposti di operatività dell’art. 384 c.p. qualora l’imputato renda dichiarazioni mendaci alla polizia stradale in ordine alla identità del prossimo congiunto (nella specie nipote) – resosi appena prima responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità personale – considerato che, in tal caso, dette dichiarazioni possono in concreto integrare il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), con conseguente diritto, nella specie omesso, all’avviso ad essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ex art. 199 cod. proc. pen.. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17186 del 3 maggio 2011 (Cass. pen. n. 17186/2011)

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 384, comma secondo, c.p. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all’art. 199, comma secondo, c.p.. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37485 del 19 ottobre 2010 (Cass. pen. n. 37485/2010)

L’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, c.p., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell’art. 200 c.p.p., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9866 del 4 marzo 2009 (Cass. pen. n. 9866/2009)

La rilevanza a fini penali dell’affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all’art. 384, comma primo c.p., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell’altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3879 del 28 gennaio 2009 (Cass. pen. n. 3879/2009)

Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell’ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3427 del 26 gennaio 2009 (Cass. pen. n. 3427/2009)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, c.p., in favore del soggetto chiamato a rendere testimonianza in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto non è invocabile quando, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici, dall’espletamento della prova testimoniale non possa derivare alcun nocumento alla libertà o all’onore del teste o del prossimo congiunto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40975 del 31 ottobre 2008 (Cass. pen. n. 40975/2008)

In tema di falsa testimonianza, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l’acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell’onore o nella libertà derivante dall’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10401 del 6 marzo 2008 (Cass. pen. n. 10401/2008)

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 7208 del 14 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 7208/2008)

È scriminata, ai sensi dell’art. 384 c.p., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all’onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28631 del 18 luglio 2007 (Cass. pen. n. 28631/2007)

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell’esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l’onore, avendo già al momento dei fatti l’imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del citato D.P.R.). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 21832 del 5 giugno 2007 (Cass. pen. n. 21832/2007)

L’imputazione di falsa testimonianza, per avere deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la libertà dello stesso testimone, comporta l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d’imputato nel medesimo procedimento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3413 del 30 gennaio 2007 (Cass. pen. n. 3413/2007)

In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’esimente di cui all’art. 384, comma primo c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore), non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell’onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l’esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi richiesti per l’operatività dell’esimente in relazione ad una falsa testimonianza, poiché l’imputato l’aveva semplicemente evocata sostenendo di non aver potuto dire la verità perché gli autori del reato erano «liberi» e di avere «famiglia»). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2806 del 25 gennaio 2007 (Cass. pen. n. 2806/2007)

Non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, e 307, ultimo comma, c.p.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 3 della Costituzione, avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 1989, 8 del 1996, 121 del 2004. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35967 del 26 ottobre 2006 (Cass. pen. n. 35967/2006)

In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., non è applicabile quando il prossimo congiunto dell’imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27614 del 2 agosto 2006 (Cass. pen. n. 27614/2006)

La speciale esimente di cui all’art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell’onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna l’incolumità fisica dell’autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale é, eventualmente, applicabile la disciplina di cui allo art. 54 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12799 del 11 aprile 2006 (Cass. pen. n. 12799/2006)

In tema di favoreggiamento personale, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che ha negato l’acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell’onore derivante dalla prospettiva dell’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19384 del 20 maggio 2005 (Cass. pen. n. 19384/2005)

L’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l’interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall’art. 122 del citato D.P.R. n. 309 del 1990, di talché il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi «inevitabile», mentre l’attuazione del programma di riabilitazione non comporta in se stessa quella limitazione della libertà «grave» che può assumere rilevanza, per l’art. 384 c.p., a fini di esclusione della punibilità. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2991 del 31 gennaio 2005 (Cass. pen. n. 2991/2005)

In tema di falsa testimonianza, l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo c.p. va applicata anche nei confronti delle persone sottoposte alle indagini preliminari nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30174 del 9 luglio 2004 (Cass. pen. n. 30174/2004)

Anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22398 del 11 maggio 2004 (Cass. pen. n. 22398/2004)

Non è possibile estendere l’applicabilità della scriminante prevista dall’art. 384 c.p., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore, anche ai casi di nocumento all’incolumità fisica, specificamente prevista dall’esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l’attività giudiziaria che ne delimitano l’ambito alla certezza del verificarsi dell’evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui è stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumità). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4895 del 6 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 4895/2004)

L’esimente di cui all’art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza è applicabile solo nel caso in cui sia configurabile un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore per il soggetto chiamato a deporre o per un prossimo congiunto. Ne consegue che essa non ricorre nell’ipotesi in cui il testimone abbia negato falsamente il consumo di stupefacente da parte di un prossimo congiunto, non comportando tale condotta conseguenze negative per l’assuntore, in quanto le sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono collegate solo all’importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, ed essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la mera eventualità di un danno all’immagine. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2509 del 24 gennaio 2004 (Cass. pen. n. 2509/2004)

Non è punibile, ai sensi di cui all’art. 384 c.p., colui che ha posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, consistita nel negare, agli agenti della polizia giudiziaria, la presenza nella propria abitazione degli autori di una rapina, quando l’agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato un’accusa contro se stesso, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere senza che rilevi la circostanza che avrebbero potuto delinearsi altre e diverse possibilità difensive (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni rese alla polizia non fossero inequivocabilmente dirette a sottrarre i rapinatori alle ricerche della polizia, ma costituissero piuttosto un tentativo di sottrarsi all’imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, situazione rivelatasi fondata dal momento che l’imputato era stato successivamente arrestato assieme agli autori della rapina). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44743 del 20 novembre 2003 (Cass. pen. n. 44743/2003)

Non è punibile, per il principio nemo tenetur se detegere di cui all’art. 384, cpv. c.p., la persona che sia stata costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l’accusa al fine di evitare l’incriminazione per calunnia. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35554 del 16 settembre 2003 (Cass. pen. n. 35554/2003)

Ricorre la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. per il reato di false dichiarazioni al P.M. qualora il soggetto che le abbia rese vi sia stato costretto dalla necessità di evitare di accusarsi implicitamente per il delitto di favoreggiamento personale commesso rendendo in precedenza le medesime dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26097 del 18 giugno 2003 (Cass. pen. n. 26097/2003)

In tema di reato di falsa testimonianza, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. va applicata anche nei casi in cui la situazione di necessità sia collegabile a scelte dell’agente. (Fattispecie in cui un soggetto aveva reso false dichiarazioni dettate dall’intento di non rivelare l’attività di prostituzione esercitata dall’agente che avrebbe determinato un grave nocumento al suo onore). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21431 del 15 maggio 2003 (Cass. pen. n. 21431/2003)

In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’esimente di cui all’art. 384, comma 1 c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore), non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. Difatti il giudice deve valutare quelle specifiche circostanze di fatto le quali siano idonee ad integrare, nella loro eccezionalità, la situazione di necessità, prevista quale contenuto della causa di giustificazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15101 del 31 marzo 2003 (Cass. pen. n. 15101/2003)

Non è configurabile il delitto di falsa testimonianza in capo alla persona chiamata a testimoniare che non sia stata avvertita della facoltà di astenersi e abbia comunque deposto dinanzi all’autorità giudiziaria, senza che possa, a tal fine, discriminarsi la condotta tenuta in riferimento a capitoli di prova per i quali potesse profilarsi l’eventualità di una autoincriminazione da quella relativa a capitoli irrilevanti rispetto ad essa, posto che, in mancanza del prescritto avvertimento, il teste, in virtù del principio nemo tenetur se detegere, non è obbligato a deporre il vero e l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, c.p., operante per effetto dell’omesso avviso, non può non estendersi all’intera testimonianza resa. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11869 del 13 marzo 2003 (Cass. pen. n. 11869/2003)

Ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., il giudice deve valutare il pericolo del grave nocumento all’onore in relazione alla personalità dell’autore, desunta anche dall’ambiente in cui vive e dalla sua incensuratezza e pertanto esso può ravvisarsi nella necessità di difendere la propria onorabilità per evitare di far conoscere la dipendenza dalla droga. (Fattispecie nella quale l’imputato rispondeva del delitto di favoreggiamento per aver ingoiato l’involucro contenente stupefacente, e si era difeso affermando che aveva agito non per favorire lo spacciatore ma per non far conoscere la sua tossicodipendenza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11409 del 11 marzo 2003 (Cass. pen. n. 11409/2003)

In tema di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. per il caso in cui il fatto sia stato commesso da chi vi sia stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, opera anche se il soggetto, debitamente avvertito, abbia scelto di non avvalersi della facoltà di astensione prevista dall’art. 199 c.p.p., sempreché la deposizione falsa si rappresenti come unico elemento probatorio suscettibile di contrapporsi validamente, nel procedimento penale a carico del congiunto, ad altri elementi di segno contrario. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5354 del 4 febbraio 2003 (Cass. pen. n. 5354/2003)

Ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza, è configurabile quale «grave e inevitabile nocumento nella libertà», ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva dell’applicazione delle sanzioni amministrative delineate all’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l’acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7757 del 27 febbraio 2002 (Cass. pen. n. 7757/2002)

In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., è applicabile anche quando il prossimo congiunto dell’imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa, che trova la sua giustificazione nell’istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell’esigenza di tener conto agli stessi fini dei vincoli di solidarietà familiare, presuppone una situazione di necessità, nettamente distinta da quella prevista in via generale dall’art. 54 c.p. poiché non richiede che il pericolo non sia stato causato dall’agente, nella quale il nocumento alla libertà e all’onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia. Ne consegue che l’obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell’ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi non incidono sull’operatività della suddetta esimente (nella specie è stata esclusa la punibilità del testimone che aveva deposto il falso dopo aver rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, peraltro erroneamente attribuitagli dal giudice). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44761 del 13 dicembre 2001 (Cass. pen. n. 44761/2001)

L’art. 384, comma secondo, c.p., nel prevedere la non punibilità per i reati di cui gli artt. 371 bis e 373 stesso codice quando il fatto sia stato commesso da chi «per legge», non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o persona informata dei fatti, intende riferirsi all’esistenza in sè di una situazione considerata incompatibile con l’ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale. Deve pertanto escludersi che l’efficacia di detta esimente postuli la previa formale acquisizione della veste di imputato o indagato, ovvero la sostanziale sussistenza delle condizioni per detta acquisizione, non ancora formalmente avvenuta, dovendosi, al contrario, ritenere sufficiente che il soggetto si trovi di fatto nella condizione di non poter dire il vero se non autoaccusandosi di fatti illeciti da lui precedentemente commessi. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3845 del 31 gennaio 2001 (Cass. pen. n. 3845/2001)

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto al fine di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore non opera se il testimone, pur avvertito della facoltà di astenersi, abbia comunque deposto affermando il falso o negando il vero, atteso che la facoltà di astenersi concede al potenziale teste una scelta, facendo venire meno l’inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, e perciò uno dei presupposti presi in considerazione dal citato art. 384 c.p. ai fini della esclusione della punibilità. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11755 del 16 novembre 2000 (Cass. pen. n. 11755/2000)

Ai fini dell’integrazione dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore) è necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali o concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti. (Fattispecie in materia di favoreggiamento personale) Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8638 del 7 luglio 1999 (Cass. pen. n. 8638/1999)

L’esimente speciale di cui all’art. 384, comma primo, c.p. — secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto — non compete all’agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso i presupposti della scriminante nei confronti della madre, che aveva reso falsa testimonianza in procedimento a carico del figlio, dopo averlo denunciato per i reati di violenza e minaccia commessi in suo danno). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7823 del 16 giugno 1999 (Cass. pen. n. 7823/1999)

Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384, comma secondo, c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto del quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l’art. 200, comma primo, c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all’autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all’obbligo di referto). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13626 del 23 dicembre 1998 (Cass. pen. n. 13626/1998)

In tema di falsa testimonianza, è applicabile la esimente di cui all’art. 384, comma secondo, c.p. al soggetto che, assunto legittimamente come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. Infatti, il tenore e la ratio del comma secondo dell’art. 384 impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all’art. 3 Cost., che l’esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7963 del 26 agosto 1997 (Cass. pen. n. 7963/1997)

In materia di casi di non punibilità (art. 384 c.p.), deve escludersi che l’autore di un reato, sentito come testimone in processo a carico di terzo, debba dire il vero anche se ciò comporta una dichiarazione di autoaccusa, e ciò come conseguenza della volontarietà della condotta illecita anteriormente tenuta e della quale, una volta che la stessa sia stata resa nota all’autorità giudiziaria nella sede processuale, egli deve essere chiamato a rispondere; al contrario, la ragione della falsità diretta a stornare pericoli per la propria libertà, è compresa nella previsione dell’esimente, quando il nocumento concretamente prospettato non sia altrimenti evitabile. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2711 del 21 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2711/1997)

La situazione di necessità prevista dall’art. 384 c.p. — che in tema di reati contro l’amministrazione della giustizia sancisce la non possibilità di chi ha commesso il fatto costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore — non è costituita dalla probabilità di un evento temuto, come nella scriminante dello stato di necessità, ma dalla certezza del verificarsi dell’evento di danno e quindi, trattandosi pur sempre di prognosi, dalla previsione del suddetto verificarsi assistita dal più alto grado di probabilità. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1908 del 27 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 1908/1997)

In caso di frode processuale l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8699 del 26 settembre 1996 (Cass. pen. n. 8699/1996)

Perché possa operare la causa di giustificazione speciale prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore) occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità. Siffatto nesso non ricorre, dunque, né quando la commissione di taluno dei reati previsti dal citato articolo non sia strettamente collegabile sul piano eziologico alle esigenze di tutela e di conservazione della libertà o dell’onore del soggetto agente o dei suoi congiunti, né quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8632 del 27 luglio 1995 (Cass. pen. n. 8632/1995)

Non è punibile, ai sensi dell’art. 384 c.p. il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare (art. 361 c.p.) la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allorquando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in violazione della normativa urbanistica, autorizzato l’opera per la quale era necessaria la preventiva concessione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7952 del 18 luglio 1995 (Cass. pen. n. 7952/1995)

Poiché la ratio della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall’art. 199 c.p.p. di astenersi dal deporre si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 c.p., la facoltà di astensione non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4641 del 21 aprile 1994 (Cass. pen. n. 4641/1994)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., in relazione all’art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento. Peraltro, l’esimente in parola va riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l’estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell’estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6874 del 9 luglio 1993 (Cass. pen. n. 6874/1993)

Le esimenti di cui agli artt. 54 e 384 c.p. sono inapplicabili alla condotta favoreggiatrice di chi neghi di aver aderito a richiesta estorsiva, assicurando così all’estorsore il prezzo o il profitto del reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3742 del 27 marzo 1992 (Cass. pen. n. 3742/1992)

L’esimente di cui all’art. 384 c.p., se ritenuta sussistente, elimina dal fatto il carattere di penale antigiuridicità, cosicché, come ulteriore conseguenza, non potrà dar luogo a responsabilità dell’agente in ordine ad un evento diverso procurato, salvo che l’agente stesso non abbia colposamente ecceduto dai limiti stabiliti dalla norma (art. 55 c.p.). (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l’esimente ex art. 384 c.p. in ordine al reato di frode processuale — consistita nell’occultamento del corpo di persona ritenuta morta a seguito di accoltellamento ad opera di prossimo congiunto — e contestualmente la responsabilità dell’imputato per omicidio a titolo di colpa, ex art. 586 c.p., per avere, occultando il corpo, posto in essere una concausa della morte, poi sopraggiunta, in conseguenza dell’errore originato dalla sua negligenza nell’accertamento dell’effettivo stato del ferito). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3503 del 27 marzo 1991 (Cass. pen. n. 3503/1991)

Nel caso in cui il testimone, prima di rendere la sua deposizione, non sia stato avvertito della facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento a carico di un proprio congiunto, beneficia della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15913 del 29 novembre 1990 (Cass. pen. n. 15913/1990)

La causa di non punibilità prevista dal primo comma dell’art. 384 c.p. in relazione ai singoli delitti contro la P.A. in esso considerati, postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. che ha natura di causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità). Pertanto non può invocare tale esimente speciale — in quanto non agisce per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso — colui che compie un atto superfluo e non producente ai fini dell’autofavoreggiamento e tanto meno colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un determinato reato, falsamente accusa altri di averlo commesso, quando in virtù del principio etico-giuridico secondo cui nemo tenetur se detegere, gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7203 del 24 maggio 1990 (Cass. pen. n. 7203/1990)

La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell’esimente in questione al reato di autocalunnia «commesso al fine di procurarsi l’impunità per il reato di falsa testimonianza». La corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell’inevitabilità del pericolo, richiamato dall’art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l’imputato di una utile e tempestiva ritrattazione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3374 del 8 marzo 1990 (Cass. pen. n. 3374/1990)

Il reato di falso giuramento della parte, di cui all’art. 371 c.p., è escluso dall’ambito dell’art. 384 c.p. (casi di non punibilità) che ipotizza uno speciale stato di necessità obiettivamente più ampio di quello previsto dall’art. 54 c.p., in quanto tutela anche la libertà e l’onore, e tuttavia riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali (quali il testimone, l’interprete ed altri) obbligati, per legge, a rispondere ai quesiti loro posti. Trattandosi di norma speciale e scriminante, essa non può essere interpretata oltre ai casi ivi tassativamente elencati e che non comprendono l’ipotesi del falso giuramento reso in sede civile. Del resto, siffatta esclusione trova la sua ratio nella circostanza che il giurante, per la natura e struttura del giuramento decisorio e per le modalità della sua realizzazione processuale (artt. 234 e 239 c.p.c.), giammai verrebbe a trovarsi nella «necessità» di dire il falso, potendo, pur sempre, «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli e, in estrema ipotesi, astenersi o rifiutarsi dal prestarlo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2117 del 16 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2117/1990)

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di non punibilità previste dall’art. 384, primo comma, c.p., il rapporto di necessità tra il fatto delittuoso commesso e lo scopo della conservazione della libertà e dell’onore, proprio o di un prossimo congiunto, è dato dalla gravità e dall’inevitabilità del nocumento, nel senso che questo non può essere evitato senza che sia commesso il fatto costitutivo del delitto. Il nocumento al quale la legge si riferisce è, però, un nocumento non ancora verificatosi, perché non si può salvare se stessi o altri da un danno già avvenuto. Il nocumento, inoltre, deve essere concreto e reale e non soltanto possibile od opinabile dato che la fattispecie prevista dall’art. 384 c.p. contrariamente a quella di cui all’art. 54 c.p., richiede un evento di danno e non di pericolo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2079 del 15 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2079/1990)

La speciale esimente di cui all’art. 384 c.p. spetta anche nel caso in cui la posizione dell’estraneo sia connessa a quella del prossimo congiunto. A tal fine è però necessario che il rapporto di connessione sia tale che l’agente (nella specie favoreggiatore) non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l’estraneo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15456 del 10 novembre 1989 (Cass. pen. n. 15456/1989)

La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. sussiste anche quando il nocumento temuto concerne la incolumità fisica dell’autore (o del prossimo congiunto) di uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale commesso dall’imputato a causa di reiterate e serie minacce di morte). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5759 del 14 aprile 1989 (Cass. pen. n. 5759/1989)

La speciale esimente di cui all’art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell’onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna la incolumità fisica dell’autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale è, eventualmente, applicabile la disciplina di cui all’art. 54 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5232 del 30 aprile 1988 (Cass. pen. n. 5232/1988)

Non può invocare l’esimente dell’art. 384 c.p. (sotto il profilo del nocumento all’onore) colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione: infatti l’atto richiesto, sotto il profilo oggettivo, non è tale da produrre un nocumento grave e irreparabile. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2269 del 20 marzo 1986 (Cass. pen. n. 2269/1986)

Nei reati contro l’amministrazione della giustizia, la disposizione dell’art. 384 c.p. prevede delle ipotesi di non punibilità (al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà e all’onore) di carattere speciale rispetto alla previsione generale dello stato di necessità ed applicabili anche se l’agente abbia causato volontariamente la situazione di pericolo. (Applicazione del principio in tema di frode processuale). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1642 del 24 febbraio 1986 (Cass. pen. n. 1642/1986)

Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall’art. 384 c.p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto. (Fattispecie di rigetto di ricorso proposto da imputato di favoreggiamento personale il quale aveva invocato la non punibilità poiché temeva una vendetta, nell’eventualità di una dichiarazione veritiera, per l’appartenenza del suo feritore alla criminalità organizzata). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10707 del 15 novembre 1985 (Cass. pen. n. 10707/1985)

La causa di non punibilità, prevista dall’art. 384 c.p., ricorre anche nell’ipotesi in cui il testimone abbia reso una falsa deposizione al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per gli stessi reati oggetto del giudizio principale, e ciò in applicazione del principio etico giuridico del nostro ordinamento, secondo cui nemo tenetur se detegere. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9085 del 12 ottobre 1985 (Cass. pen. n. 9085/1985)

La situazione di necessità prevista dall’art. 384 del c.p. non è costituita da un evento di pericolo, come è per la difesa legittima e per lo stato di necessità, ma da un evento di danno; per cui, ad integrare l’esimente speciale prevista dalla predetta norma per i reati contro amministrazione della giustizia, non è sufficiente il semplice pericolo — come è per le due menzionate esimenti comuni, il quale peraltro deve essere attuale e non volontariamente causato, né, quanto allo stato di necessità, altrimenti evitabile — ma occorre un effettivo grave nocumento nella libertà o nell’onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali opera l’esimente in parola. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4765 del 12 aprile 1980 (Cass. pen. n. 4765/1980)

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