Art. 383 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Interdizione dai pubblici uffici

Articolo 383 - codice penale

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici (28).

Articolo 383 - Codice Penale

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici (28).

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