Il delitto di millantato credito del patrocinatore è configurabile anche quando la dazione o promessa di compenso corrisponda a prestazioni professionali effettive pur se ingigantite per creare nel cliente la convinzione che il patrocinatore sia in grado di soddisfare le sue aspettative mediante illecite aderenze negli uffici giudiziari.
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Il reato di millantato credito del patrocinatore, pur non potendo qualificarsi come meramente omissivo, può tuttavia manifestarsi come commissivo attraverso millanterie implicite, quali quelle del patrocinatore che, dopo aver manifestato al cliente l’esistenza di suoi rapporti con appartenenti all’ordine giudiziario, riceva o si faccia promettere dal predetto somme che ritenga di dover versare affinché possa comprare i favori del pubblico ufficiale.
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In tema di millantato credito, l’ingresso presso il pubblico ufficiale, vantato dall’agente, può essere sussistente in realtà, anche se artatamente ingigantito fino a far credere all’interessato di poter influire sulle determinazioni del pubblico ufficiale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9718 del 6 ottobre 1988 (Cass. pen. n. 9718/1988)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 382 c.p. non occorre che sia immediatamente operativa la situazione nel cui contesto il millantatore fa credere al cliente di dover agire per compiere il favore di uno dei soggetti indicati nella norma. (Fattispecie relativa alla necessità, rappresentata dal patrocinatore al cliente, attore in una controversia previdenziale intesa al conseguimento della pensione di invalidità, di un compenso al consulente di ufficio non ancora nominato dal giudice). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5172 del 30 aprile 1988 (Cass. pen. n. 5172/1988)