Art. 379 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Articolo 379 bis - codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391 quinquies del codice di procedura penale.

Articolo 379 bis - Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391 quinquies del codice di procedura penale.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (art. 379 bis c.p.) ha ad oggetto quelle notizie che siano state apprese in occasione della partecipazione o dell’assistenza all’atto posto in essere nel procedimento e riguarda, pertanto, l’atto del procedimento in quanto tale, nonché la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell’atto e dell’indagine di cui il soggetto abbia avuto precedentemente conoscenza. (Nel caso di specie è stato escluso il reato “de quo” in relazione alla consegna del contenuto di alcuni “notebooks” ad un giornalista, avvenuta successivamente al sequestro del materiale ed alla sua restituzione in favore dell’imputata, senza che il provvedimento di restituzione prescrivesse divieti o limitazioni al riguardo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20105 del 20 maggio 2011 (Cass. pen. n. 20105/2011)

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