È configurabile il tentativo in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis, cod. pen., a condizione che il destinatario della condotta abbia già assunto la qualifica di chiamato a rendere dichiarazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, non risultando agli atti che il soggetto fosse stato chiamato a deporre, e, a fronte dell’ammissione al rito abbreviato non condizionato, essendo anzi del tutto eventuale e ipotetica una tale evenienza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 991 del 10 gennaio 2019 (Cass. pen. n. 991/2019)
Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria anche qualora la condotta – nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell’offerta di denaro od altre utilità – sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante. (Fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51265 del 9 novembre 2017 (Cass. pen. n. 51265/2017)
Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377 bis, c.p., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo. (Fattispecie relativa ad un’ipotesi di reato consumato, in cui un coindagato ha reso mendaci dichiarazioni nel corso di una serie di interrogatori dinanzi all’autorità giudiziaria). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16369 del 3 maggio 2012 (Cass. pen. n. 16369/2012)
Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di “persona chiamata” dinanzi all’autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es., le persone dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul fatto altrui). (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non risultava dagli atti che il destinatario della condotta fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45626 del 29 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 45626/2010)
L’integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest’ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44464 del 17 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 44464/2010)