Il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia e mira a tutelare l’intera collettività, pertanto la persona singola che abbia subito anche un danno diretto può assumere la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36328 del 22 settembre 2003 (Cass. pen. n. 36328/2003)
Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all’art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può essere messo nel nulla dalle successive vicende del processo civile, pur se tali da condurre all’invalidazione del giuramento medesimo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15096 del 31 marzo 2003 (Cass. pen. n. 15096/2003)
Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all’ammissibilità della formula adottata in sede civile, le cui eventuali lacune, o improprietà non possono essere quindi addotte dall’imputato a propria giustificazione avendo egli in ogni caso l’obbligo, assoluto — la cui osservanza o mezzo deve formare oggetto esclusivo dell’accertamento in sede penale — di dire il vero. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5599 del 5 maggio 1999 (Cass. pen. n. 5599/1999)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 371 c.p. (falso giuramento della parte) non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, occorrendo, invece, nella sede penale accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10108 del 10 novembre 1997 (Cass. pen. n. 10108/1997)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione nel merito dal reato di falso giuramento, in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione in dipendenza della mancata impugnazione del pubblico ministero esplica, ai sensi dell’art. 2738, comma 2, c.c., effetto preclusivo dell’azione civile risarcitoria. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 698 del 26 settembre 1995 (Cass. pen. n. 698/1995)
In tema di falso giuramento della parte, la speciale causa di non punibilità prevista, per il caso di falso giuramento deferito d’ufficio, dall’art. 371, secondo comma, c.p. (la ritrattazione del falso prima che sulla domanda giudiziale venga pronunciata sentenza non definitiva, anche se non irrevocabile) non può che riferirsi al regime del giuramento disciplinato dal codice civile del 1865 nel quale si consentiva a colui che avesse prestato il giuramento suppletorio o estimatorio l’opposizione di ulteriori elementi di prova, primo fra tutti la ritrattazione del giuramento. Una possibilità che risulta, invece, preclusa dall’art. 2738 c.c. vigente, il quale, sia per caso di giuramento decisorio sia per caso di giuramento suppletorio, non ammette l’altra parte né a provare il contrario né a chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Ne consegue che, in forza della indicata disposizione del codice civile, l’art. 371, secondo comma, deve ritenersi tacitamente abrogato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5306 del 5 maggio 1992 (Cass. pen. n. 5306/1992)
Il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso giuramento della parte non fa stato nel giudizio civile quando in questo si controverta, con riguardo al fatto dedotto a base della pretesa azionata, non sulla veridicità del giuramento ma sulla sua decisorietà e sugli effetti delle aggiunte alla formula omessa. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4652 del 23 maggio 1990 (Cass. civ. n. 4652/1990)
Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L’inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità. (Fattispecie in tema di giuramento decisorio in procedimento civile). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3394 del 8 marzo 1990 (Cass. pen. n. 3394/1990)
La causa di giustificazione prevista dall’art. 54 c.p. (stato di necessità) è estranea alla figura criminosa di cui all’art. 371 c.p. (falso giuramento della parte). Invero, a parte la facoltà del giurante di «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli, neppure, potrebbe farsi rientrare nella struttura dello «stato di necessità», il pericolo di soccombenza conseguente alla «astensione» od al «rifiuto» di giurare (art. 239 c.p.c.), pericolo che non potrebbe far prefigurare, di per sé, il «danno grave alla persona» di cui al primo comma dell’art. 54 c.p., bensì soltanto conseguenze d’ordine civilistico e, quindi, afferenti esclusivamente alla sfera patrimoniale, come tale non tutelata da siffatta scriminante. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2117 del 16 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2117/1990)
In tema di falso giuramento della parte, non è sostenibile dall’imputato la mancanza di dolo per essere stato indotto in errore dalla formula del giuramento, poiché, se egli riteneva che la formula presentava punti ambigui od oscuri o comunque non conteneva una circostanza rilevante, avrebbe potuto introdurre chiarimenti e precisazioni, non di ordine sostanziale, in modo da renderla più chiara. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15545 del 11 novembre 1989 (Cass. pen. n. 15545/1989)
Ai fini della sussistenza del reato di falso giuramento, l’obbligo della parte di giurare il vero ha carattere assoluto e non può essere eluso profittando delle ambiguità, inesattezze o lacune del testo della formula, giacché il soggetto che accetta di giurare ha il dovere di apportare precisazioni e chiarimenti al fatto giurato, mentre compete al giudice civile valutare se la prova debba intendersi costituita attraverso il giuramento ovvero se le dichiarazioni aggiunte si risolvano in variazioni sostanziali della formula tali da far ritenere che il giuramento, formalmente prestato, sia stato in effetti rifiutato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13664 del 13 ottobre 1989 (Cass. pen. n. 13664/1989)
In tema di risarcimento dei danni a seguito di condanna penale per falso giuramento, trattandosi di responsabilità aquiliana, gli interessi e la rivalutazione decorrono dal giorno in cui è stato prestato il giuramento falso, momento nel quale si è verificato il fatto illecito, e non dalla data della pronuncia del giudice civile (nella specie, di revoca del decreto ingiuntivo opposto) nel giudizio nel quale è stato prestato il falso giuramento, atteso che la pronuncia assume, rispetto a quell’evento, valore puramente conseguenziale e necessitato.
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Qualora l’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro venga accolta a seguito del giuramento dell’opponente, che dichiara di aver estinto l’obbligazione, e lo stesso opponente sia poi condannato irrevocabilmente per falso giuramento, la sentenza penale ha autorità di cosa giudicata, nel successivo giudizio civile risarcitorio, soltanto in ordine all’accertamento del fatto reato e non di eventuali pagamenti (parziali) che, pur strumentali alla configurazione del reato, non ne costituiscono un presupposto indispensabile. Tuttavia nel giudizio risarcitorio non può stabilirsi un collegamento automatico fra la somma ingiunta ed i danni lamentati — in quanto il danneggiato non può mai conseguire un indennizzo superiore all’effettivo pregiudizio subito — dovendosi invece tener conto degli eventuali pagamenti parziali accertati, ancorché in modo non vincolante, dal giudice penale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3117 del 27 giugno 1989 (Cass. civ. n. 3117/1989)
Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, e che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4474 del 29 marzo 1989 (Cass. pen. n. 4474/1989)
Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento, di cui all’art. 371 c.p., il giudice penale deve limitarsi ad accertare se la parte aveva giurato il falso su uno o più punti della formula deferitagli, prescindendo da qualsiasi indagine circa la rilevanza e decisorietà, per il giudizio civile, dei fatti e delle circostanze dedotte nella formula. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11029 del 15 ottobre 1986 (Cass. pen. n. 11029/1986)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 371 c.p., mentre non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo la legge civile e sono ininfluenti le conseguenze dallo stesso derivate nel procedimento in cui è stato reso, occorre soltanto accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8456 del 2 ottobre 1985 (Cass. pen. n. 8456/1985)
Agli effetti dell’obiettività giuridica dell’art. 371 c.p., si ha modifica della formula del giuramento solo quando questa sia alterata nella sua sostanza da parte del giurante. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4956 del 28 maggio 1984 (Cass. pen. n. 4956/1984)
Il reato di falso giuramento della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria ed è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva. A tal fine non è rilevante che il contrasto sia totale o parziale e che il falso cada su uno o più punti della formula del giuramento ammesso dal giudice civile. In sede penale, inoltre, non è consentito valutare la pertinenza o la concludenza della predetta formula ai fini della decisione della causa civile. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3053 del 3 aprile 1984 (Cass. pen. n. 3053/1984)
Nel delitto di falso giuramento, l’interesse penalmente protetto riguarda l’esigenza di tutelare la veridicità della dichiarazione giurata, in funzione della corretta amministrazione della giustizia civile, stante il valore di prova legale che l’ordinamento annette al giuramento. Pertanto, agli effetti penali, la falsità del giuramento prescinde dal contenuto privatistico del rapporto dedotto in giudizio, e al quale si riferisce, e non hanno alcun rilievo le conseguenze che il giuramento possa produrre o abbia prodotto nel giudizio civile. Ne deriva che, ai fini del reato di cui all’art. 371 c.p., non occorre accertare l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo la legge civile ma solo se la dichiarazione giurata sia in tutto o in parte falsa. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9433 del 11 novembre 1983 (Cass. pen. n. 9433/1983)
Il delitto di cui all’art. 371 c.p. si realizza integralmente nel momento in cui il soggetto ha giurato il falso, a nulla rilevando i vizi inerenti al contenuto privatistico del processo civile. Cosicché, se il giuramento è stato prestato ed è emersa la sua falsità, l’indagine sulla conformità a legge della prova disposta in sede civile è del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del reato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4072 del 2 maggio 1983 (Cass. pen. n. 4072/1983)
Il falso giuramento è reato di mera condotta, punibile anche se la formula del giuramento abbia molteplici oggetti e la falsità cada su una sola parte di essa. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10830 del 15 novembre 1982 (Cass. pen. n. 10830/1982)
Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento il giudice deve limitarsi ad accertare se il soggetto attivo abbia giurato il falso su uno o più punti della formula deferitagli poichè l’antigiuridicità di tale reato prescinde dal particolare contenuto privatistico del giudizio civile, nè è consentito al giudice penale stabilire la pertinenza o la concludenza, in relazione all’oggetto della controversia, della formula ammessa dal giudice civile. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5678 del 8 giugno 1982 (Cass. pen. n. 5678/1982)
Ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 371 (falso giuramento della parte), è irrilevante la mancata ammonizione del giudice civile sull’importanza dell’atto e l’inosservanza delle forme del giuramento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7833 del 4 agosto 1981 (Cass. pen. n. 7833/1980)
L’interesse penalmente protetto con la norma di cui all’art. 371 c.p. è la veridicità del mezzo di prova legale per una corretta amministrazione della giustizia civile e tale interesse subisce lesione irreversibile dalla dichiarazione giurata contraria al vero. Il delitto di falso giuramento della parte è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, punibile per il solo fatto della falsa dichiarazione giurata, indipendentemente dal danno o dal pericolo concreto in danno che possa derivare all’altra parte. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 445 del 10 gennaio 1980 (Cass. pen. n. 445/1980)
Ad integrare il delitto di falso giuramento della parte è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di prestare il giuramento con la consapevolezza che quanto si afferma è falso. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 240 del 2 febbraio 1973 (Cass. pen. n. 240/1973)