Art. 364 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Articolo 364 - codice penale

Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241313), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032 (384).

Articolo 364 - Codice Penale

Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241313), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032 (384).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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