Art. 363 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omessa denuncia aggravata

Articolo 363 - codice penale

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l’omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (241313), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (384; 57 c.p.p.).

Articolo 363 - Codice Penale

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l’omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (241313), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (384; 57 c.p.p.).

Tabella procedurale

Arresto: prima ipotesi, non consentito; seconda ipotesi, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: prima ipotesi, non consentite; seconda ipotesi, consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Istituti giuridici

Novità giuridiche