Art. 362 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Articolo 362 - codice penale

L’incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente (347 c.p.p.) un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a € 103 (363, 384; 331 c.p.p.).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 362 - Codice Penale

L’incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente (347 c.p.p.) un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a € 103 (363, 384; 331 c.p.p.).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

In tema di esame testimoniale, per sostenere l’assenza di genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l’analisi dell’affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte sd altre domande. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36413 del 26 agosto 2019 (Cass. pen. n. 36413/2019)

Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall’art. 362 cod. pen. la condotta dell’incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8937 del 27 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 8937/2015)

Istituti giuridici

Novità giuridiche