L’incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente (347 c.p.p.) un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a € 103 (363, 384; 331 c.p.p.).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120–126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.