Non integra il reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. la designazione del gestore del servizio di smaltimento rifiuti disposta dal sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, a condizione che ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed il provvedimento sia sorretto da congrua motivazione con riferimento a tali presupposti e alle ragioni della mancata attivazione delle procedure di evidenza pubblica, eventualmente nella forma non negoziata prevista in caso di urgenza dall’ art. 63, comma 2, lett. c) del codice dei Contratti pubblici. (Fattispecie relativa a sostituzione del concessionario del servizio, attinto da informativa prefettizia antimafia, con una ditta privata, individuata senza previo interpello di altri operatori economici e sulla base di un’offerta migliorativa suggerita dagli stessi amministratori comunali, in regime di affidamento diretto illegittimamente prorogato). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15489 del 10 aprile 2019 (Cass. pen. n. 15849/2019)
In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis cod. pen., il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, sicchè se ne deve escludere la sussistenza ogni qualvolta sia stata garantita agli interessati un’adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall’organo amministrativo che procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la misura cautelare emessa sul presupposto dell’illegittimo affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, in quanto l’adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti, assunti collegialmente e muniti dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, erano elementi idonei ad escludere la sussistenza del requisito della fraudolenta alterazione del procedimento di scelta del contraente). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14418 del 2 aprile 2019 (Cass. pen. n. 14418/2019)
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353-bis cod. pen., è un reato di pericolo, posto a tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29267 del 26 giugno 2018 (Cass. pen. n. 29267/2018)
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353 bis cod. pen., è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di “atto equipollente” del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l’espletamento di alcuna gara, ma l’affidamento diretto ad un determinato soggetto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13431 del 20 marzo 2017 (Cass. pen. n. 13431/2017)
Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353 bis cod. pen., la condotta di collusione consiste nell’accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24477 del 13 giugno 2016 (Cass. pen. n. 24477/2016)