Art. 350 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Agevolazione colposa

Articolo 350 - codice penale

Se la violazione dei sigilli (349) è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa (43) di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929.

Articolo 350 - Codice Penale

Se la violazione dei sigilli (349) è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa (43) di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929.

Massime

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall’art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall’agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall’art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest’ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell’accaduto l’autorità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7371 del 16 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 7371/2017)

Ai fini della configurabilità del reato di agevolazione colposa di violazione dei sigilli apposti ad edificazione edilizia abusiva è irrilevante la mancanza della proprietà della res nel custode autore della violazione se manca la dimostrazione che la violazione non è stata perpetrata con consapevole adesione al programma di edificazione abusiva del proprietario, ma solo resa probabile, o comunque agevolata, per colpa del custode. Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 14665 del 9 novembre 1990 (Cass. pen. n. 14665/1990)

Il reato di violazione di sigilli punito dall’art. 349 c.p. si distingue dall’ipotesi di agevolazione colposa di cui all’art. 350 per l’elemento psicologico, poiché quest’ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabile al custode, mentre l’ipotesi di cui all’art. 349 c.p. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6246 del 4 luglio 1984 (Cass. pen. n. 6246/1984)

Istituti giuridici

Novità giuridiche