Art. 35 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Articolo 35 - codice penale

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità (14 ss. coord.).
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi (1), né superiore a tre anni (2) (79, 139, 140).
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere (689, 691, 727), ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

Articolo 35 - Codice Penale

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità (14 ss. coord.).
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi (1), né superiore a tre anni (2) (79, 139, 140).
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere (689, 691, 727), ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

Note

(1) Le parole: «quindici giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre mesi» dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) Le parole: «due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre anni» dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

Tabella procedurale

L’applicazione provvisoria, durante l’istruzione, della sospensione dall’esercizio della professione di avvocato e` una provvidenza tipicamente cautelare, volta a salvaguardare le esigenze connesse alla funzionalità dell’accertamento istruttorio. Legittimamente essa viene pertanto inflitta quando il pericolo, che si intenda neutralizzare, sia quello consistente nella reiterazione di una condotta difensiva diretta a favorire inquisiti e latitanti con la conseguente operatività dei meccanismi di inquinamento delle prove. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 668 del 11 marzo 1986 (Cass. pen. n. 668/1986)

e pene accessorie dell’interdizione temporanea o sospensione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere non sono applicabili nei confronti di colui che abbia venduto o messo in vendita merci ovvero che abbia offerto od eseguito servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi (Cip). La normativa vigente in materia riserva infatti all’esclusiva competenza del ministro e del presidente del comitato il potere di sospendere il denunciato dall’attività che abbia dato luogo all’infrazione o di escluderlo dalle assegnazioni di determinate materie, prodotti e di contingenti di esportazione e di importazione e dalla concessione dei relativi permessi, nonché dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8951 del 22 ottobre 1984 (Cass. pen. n. 8951/1984)

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza ex lege della condanna; alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui è processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest’ultima misura, ha, infatti, solo natura cautelare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9053 del 7 luglio 1978 (Cass. pen. n. 9053/1978)

Massime

Le pene accessorie dell’interdizione temporanea o sospensione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere non sono applicabili nei confronti di colui che abbia venduto o messo in vendita merci ovvero che abbia offerto od eseguito servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi (Cip). La normativa vigente in materia riserva infatti all’esclusiva competenza del ministro e del presidente del comitato il potere di sospendere il denunciato dall’attività che abbia dato luogo all’infrazione o di escluderlo dalle assegnazioni di determinate materie, prodotti e di contingenti di esportazione e di importazione e dalla concessione dei relativi permessi, nonché dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Cass. pen. sez. VI 22 ottobre 1984, n. 8951

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza ex lege della condanna; alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui è processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest’ultima misura, ha, infatti, solo natura cautelare. Cass. pen. sez. I 7 luglio 1978, n. 9053

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