(1) [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 516 a € 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (382)].