Art. 346 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Millantato credito

Articolo 346 - codice penale

(1) [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 516 a € 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (382)].

Articolo 346 - Codice Penale

(1) [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 516 a € 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (382)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

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