Art. 344 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Oltraggio a un pubblico impiegato

Articolo 344 - codice penale

(1) [Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo].

Articolo 344 - Codice Penale

(1) [Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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