Art. 333 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro

Articolo 333 - codice penale

(1) [Il pubblico ufficiale (357), l’impiegato incaricato di un pubblico servizio (358) , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità (359) non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento (64)].

Articolo 333 - Codice Penale

(1) [Il pubblico ufficiale (357), l’impiegato incaricato di un pubblico servizio (358) , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità (359) non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento (64)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146.

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