(1) [Il pubblico ufficiale (357), l’impiegato incaricato di un pubblico servizio (358) , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità (359) non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento (64)].