(1) [Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell’Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell’Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (358) e al ministro di un culto].