Art. 325 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Articolo 325 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, (623) e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 (263).

Articolo 325 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, (623) e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 (263).

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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