Art. 323 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze attenuanti

Articolo 323 bis - codice penale

(1) Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, (2) 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità (62, n. 4), le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3).

Articolo 323 bis - Codice Penale

(1) Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, (2) 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità (62, n. 4), le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3).

Note

(1) La precedente rubrica: «Circostanza attenuante» è stata così sostituita dall’attuale dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), della L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) Le parole: «319 quater,» sono state inserite dall’art. 1, comma 75, lett. q), della L. 6 novembre 2012, n. 190.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

Massime

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all’art. 323–bis cod. pen. è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza secondo cui la reiterazione delle condotte di indebita induzione era tale da configurare un’abitualità criminosa ostativa alla qualifica di particolare tenuità del fatto). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8733 del 4 marzo 2020 (Cass. pen. n. 8733/2020)

In tema di peculato d’uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l’attenuante in relazione a due condotte di uso dell’autovettura di servizio, con cui l’imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30178 del 9 luglio 2019 (Cass. pen. n. 30178/2019)

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3774 del 25 gennaio 2019 (Cass. pen. n. 3774/2019)

In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 199 del 10 gennaio 2012 (Cass. pen. n. 199/2012)

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323 bis c.p. venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 c.p.. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34248 del 16 settembre 2011 (Cass. pen. n. 34248/2011)

In tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato l’intervenuto riconoscimento dell’attenuante in base al solo fattore della scarsa entità delle conseguenze patrimoniali dell’azione criminosa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1898 del 21 gennaio 2005 (Cass. pen. n. 1898/2005)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l’attenuante della particolare tenuità prevista dall’art. 323 bis c.p. concerne il fatto illecito in tutti i suoi profili, compreso quello psicologico, e possono di conseguenza rilevare anche i motivi sottesi alla condotta dell’agente. (Fattispecie di peculato nella quale l’indebita appropriazione di buoni-pasto era stata intesa dal pubblico dipendente, in una situazione di generalizzata tolleranza, quale forma di compenso per rilevanti servizi prestati volontariamente nell’interesse dell’ente di appartenenza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26998 del 20 giugno 2003 (Cass. pen. n. 26998/2003)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, poiché il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. (fatto di particolare tenuità) è subordinato alla verifica delle particolari modalità e circostanze dell’azione, ai mezzi usati ovvero alla valutazione del fatto nella sua globalità, non può assumere rilievo, ai fini della sua configurabilità, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali della condotta criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che — sull’unico rilievo della lieve entità del danno cagionato alle persone offese — aveva riconosciuto la sussistenza dell’attenuante predetta a favore di un appartenente alle forze dell’ordine imputato di concussione nei confronti di due cittadini extracomunitari). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9727 del 29 ottobre 1997 (Cass. pen. n. 9727/1997)

Ai fini della ricorrenza della attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 323 bis c.p., in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, deve aversi riguardo, oltre a ogni elemento di giudizio di natura oggettiva ed esterno all’autore, anche agli aspetti di natura soggettiva idonei a fondare con gli altri una qualificazione del fatto rilevantemente attenuata rispetto alle ipotesi ordinarie del fatto richiamate nella norma incriminatrice. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4955 del 28 maggio 1997 (Cass. pen. n. 4955/1997)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all’art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell’elemento psicologico e dell’evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità. (Fattispecie in tema di abuso d’ufficio). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2620 del 18 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2620/1997)

Ai fini della ricorrenza dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 323 bis c.p. in materia di delitti contro la pubblica amministrazione – non può aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. (Fattispecie in tema di concussione nella quale la Cassazione ha ritenuto correttamente riconosciuto l’attenuante in questione con riguardo alla difficile situazione personale e familiare dell’imputato e del concreto comportamento del medesimo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1894 del 27 febbraio 1997 8Cass. pen. n. 1894/1997)

La qualificazione giuridica dell’ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità, di cui all’art. 323 bis c.p., deve essere effettuata sulla base di una valutazione globale del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p., può non essere sufficiente ad integrare la distinta attenuante in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4062 del 7 aprile 1994 (Cass. pen. n. 4062/1994)

L’applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, introdotta nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, dall’art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, è subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalità e, quindi non soltanto alla verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere concessa la detta circostanza attenuante per la particolare intensità del dolo del pubblico ufficiale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2523 del 11 marzo 1992 (Cass. pen. n. 2523/1992)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. e quella di cui all’art. 323 bis c.p. quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dal soggetto. (Nella specie è stato ritenuto che, alla già riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., non potesse aggiungersi anche l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.perché gli artifizi e raggiri posti in essere per occultare il reato connotavano una infedeltà del pubblico funzionario tale da escludere che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3431 del 26 marzo 1991 (Cass. pen. n. 3431/1991)

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