Art. 322 ter 1 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Articolo 322 ter 1 - codice penale

(1) I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Articolo 322 ter 1 - Codice Penale

(1) I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. p), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

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