Art. 322 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Articolo 322 bis - codice penale

(1)(4) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5)
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; (6)
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. (6)
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. (7)
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. (2)
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 322 bis - Codice Penale

(1)(4) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5)
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; (6)
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. (6)
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. (7)
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. (2)
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 3, L. 29.09.2000, n. 300 (G.U. 25.10.2000, n. 250, S.O. n. 176/L).
(2) Il presente numero è stato così modificato prima dall’art. 3, L. 03.08.2009, n. 116 (G.U. 14.08.2009, n. 188) con decorrenza dal 15.08.2009, e poi dall’art. 1, comma 1, lett. o), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.
(3) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.
(4) La rubrica del presente articolo prima modificata dall’art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012, poi dall’art. 10, L. 20.12.2012, n. 237 con decorrenza dal 23.01.2013, poi sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. o), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019, è stata da ultimo nuovamente modificata dall’art. 1, D.Lgs. 04.10.2022, n. 156 con decorrenza dal 06.11.2022.
(5) Il presente numero è stato aggiunto dall’art. 10, L. 20.12.2012, n. 237, con decorrenza dal 23.01.2013.
(6) Il presente numero è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. o), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.
(7) Il presente numero è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 con decorrenza dal 30.07.2020.
(8) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 04.10.2022, n. 156 con decorrenza dal 06.11.2022.

Massime

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sussiste l’interesse ad impugnare il provvedimento non ancora eseguito per essere i beni già sottoposti a sequestro in forza di altro titolo in relazione al quale sia stata respinta la richiesta di revoca esclusivamente sulla base del sopravvenuto nuovo provvedimento cautelare. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12808 del 23 aprile 2020 (Cass. pen. n. 12808/2020)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell’illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all’Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un’azienda pubblica, disposto “al lordo” di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26969 del 18 giugno 2019 (Cass. pen. n. 26969/2019)

Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9106 del 25 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 9106/2013)

In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42701 del 1 dicembre 2010(Cass. pen. n. 42701/2010)

Il giudice del processo per l’imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d’ufficio, all’accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall’art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell’ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l’applicazione della legge penale nazionale presupponga l’accertamento di un dato normativo straniero).

La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l’introduzione dell’art. 322 bis c.p. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49532 del 23 dicembre 2009 (Cass. pen. n. 49532/2009)

Istituti giuridici

Novità giuridiche