Art. 321 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene per il corruttore

Articolo 321 - codice penale

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 321 - Codice Penale

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.289 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l’osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47191 del 6 dicembre 2004 (Cass. pen. n. 47191/2004)

In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l’effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato. Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 2983 del 30 ottobre 1996 (Cass. pen. n. 2983/1996)

Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l’esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l’imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8582 del 6 ottobre 1981 (Cass. pen. n. 8582/1981)

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