Art. 320 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 320 - codice penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (358) (1).
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 320 - Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (358) (1).
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. l), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.289 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Non è configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio – secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 320 cod. pen. – nei confronti del dipendente della Società Autostrade per l’Italia, perché, pur rivestendo quest’ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non può essere considerato un pubblico impiegato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10759 del 9 marzo 2018 (Cass. pen. n. 10759/2018)

In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari ‘impropria può integrare il delitto previsto dall’art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto di corruzione in atti giudiziari nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti — ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio — da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi nella massima misura tariffaria). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23024 del 17 maggio 2004 (Cass. pen. n. 23024/2004)

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