Art. 319 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 319 bis - codice penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale (357) appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (1).

Articolo 319 bis - Codice Penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale (357) appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (1).

Note

(1) Le parole: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi» sono state aggiunte dall’art. 29, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122. A norma dello stesso articolo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182 ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata, alle ipotesi di dolo.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall’art. 319-bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione, è applicabile anche all’incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall’art. 320 cod. pen. all’art. 319 cod. pen. implicitamente contiene anche quello all’art. 319-bis, trattandosi, quest’ultima, di norma accessoria a quella di cui all’art. 319 citato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17295 del 19 aprile 2019 (Cass. pen. n. 17295/2019)

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell’azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta. (Nella specie, relativa al delitto di corruzione contestato ad un sottufficiale dei Carabinieri per aver rivelato notizie su indagini in corso e aver prestato consulenze su come eludere queste ultime, a fronte della dazione di danaro ed altri beni, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva motivato la sussistenza dell’aggravante sulla sola base della consapevolezza, in capo all’agente, della caratura criminale del suo interlocutore). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29311 del 9 luglio 2015 (Cass. pen. n. 29311/2015)

La circostanza aggravante prevista dall’art. 319 bis c.p. (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38698 del 22 novembre 2006 (Cass. pen. n. 38698/2006)

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l’art. 319 bis (introdotto dall’art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86) ha definito diversamente l’ambito di applicazione dell’aggravante già prevista nel precedente testo dell’art. 319 cpv., n. 1, c.p., legando l’aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all’oggetto dell’accordo criminoso. La L. n. 86/1990 non ha, pertanto, abrogata, ma soltanto modificata la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.p., deve applicare la disposizione più favorevole al reo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9927 del 28 settembre 1995 (Cass. pen. n. 9927/1995)

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