Art. 317 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene accessorie

Articolo 317 bis - codice penale

(1) La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni nè superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno nè superiore a cinque anni.

Articolo 317 bis - Codice Penale

(1) La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni nè superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno nè superiore a cinque anni.

Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 5 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Massime

In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell’art. 133 cod. pen., sicchè la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16508 del 29 maggio 2020 (Cass. pen. n. 16508/2020)

Sebbene l’art. 317-bis cod. pen., modificato dalla l. n. 190 del 2012, non prevede tra i reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici l’induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319 quater cod. pen., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. (In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014 (Cass. pen. n. 12228/2014)

Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie. (La Corte ha escluso, in conformità a detto principio, l’applicabilità, con sentenza di applicazione della pena nel limite di anni due, delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies c.p. in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 38 del 2006 introduttiva di detta possibilità). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48526 del 18 dicembre 2009 (Cass. pen. n. 48526/2009)

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