Art. 316 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Articolo 316 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (323 bis).
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Articolo 316 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (323 bis).
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza .381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; consentite le misure coercitive.289 c.p.p.; 280, 391, 381 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra il reato di peculato e non quello di peculato mediante profitto dell’errore altrui la condotta del dipendente di un istituto portavalori che si appropri del danaro contenuto in un plico, non sigillato, prelevato presso un ufficio postale, in quanto, in tal caso, il predetto s’impossessa non già di una somma consegnatagli dal soggetto passivo per un errore sull’”an” o sul “quantum”, ma di quanto doveva essergli effettivamente consegnato, approfittando di un errore sulle modalità della consegna. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4907 del 30 marzo 2019 (Cass. pen. n. 4907/2019)

Il reato di peculato militare mediante profitto dell’errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l’agente profitti dell’errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l’errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l’appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell’art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell’art. 316 cod. pen. costituisce ipotesi marginale e residuale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42887 del 3 novembre 2004 (Cass. pen. n. 42887/2004)

La qualità di persona offesa dal reato compete esclusivamente al titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e non coincide con quella di danneggiato. Nei reati contro la pubblica amministrazione «persona offesa» è soltanto quest’ultima, mentre «danneggiati» possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. Pertanto, in caso di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), il cassiere della Banca d’Italia che, in occasione di un pagamento, corrisponda, per errore, al soggetto attivo del reato somme eccedenti quelle dovute, appartenenti all’amministrazione finanziaria, non può considerarsi persona offesa dal reato, ma solo «danneggiato» dal reato (se l’Istituto di emissione gli chieda la rifusione di dette somme), con l’ulteriore conseguenza che il reato di peculato non può considerarsi aggravato ai sensi dell’art. 61, nn. 7 e 10, per non essere detto cassiere «persona offesa» e per non essere stato consumato il reato «contro» costui, ma contro l’amministrazione finanziaria dello Stato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4074 del 30 marzo 1999 (Cass. pen. n. 4074/1999)

Il reato di cui all’art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l’agente profitti dell’errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell’errore altrui», cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l’errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l’appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell’art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell’art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5515 del 4 giugno 1996 (Cass. pen. n. 5515/1996)

Perché ricorra l’ipotesi meno grave di peculato di cui all’art. 316 c.p. l’errore deve cadere sull’an o sul quantum debeatur, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione; se, invece, l’errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all’art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l’errore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9732 del 13 ottobre 1992 (Cass. pen. n. 9732/1992)

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