Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Ai fini della punibilità del disfattismo politico, la circostanza del tempo di guerra sussiste nel fatto del conflitto armato, in atto, fra lo Stato italiano e lo Stato straniero, anche senza la formale dichiarazione di guerra, ovvero dell’imminente pericolo di guerra, intravisto nel periodo preparatorio e giustificato poi dallo scoppio delle ostilità: la prima di tale ipotesi si è verificata nel conflitto fra l’Italia e l’Abissinia. Cass. pen.15 aprile 1937
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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