Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Ai fini della punibilità del disfattismo politico, la circostanza del tempo di guerra sussiste nel fatto del conflitto armato, in atto, fra lo Stato italiano e lo Stato straniero, anche senza la formale dichiarazione di guerra, ovvero dell’imminente pericolo di guerra, intravisto nel periodo preparatorio e giustificato poi dallo scoppio delle ostilità: la prima di tale ipotesi si è verificata nel conflitto fra l’Italia e l’Abissinia. Cass. pen.15 aprile 1937
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747