Art. 310 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Tempo di guerra

Articolo 310 - codice penale

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Articolo 310 - Codice Penale

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Massime

Ai fini della punibilità del disfattismo politico, la circostanza del tempo di guerra sussiste nel fatto del conflitto armato, in atto, fra lo Stato italiano e lo Stato straniero, anche senza la formale dichiarazione di guerra, ovvero dell’imminente pericolo di guerra, intravisto nel periodo preparatorio e giustificato poi dallo scoppio delle ostilità: la prima di tale ipotesi si è verificata nel conflitto fra l’Italia e l’Abissinia. Cass. pen.15 aprile 1937

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