Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di puù soggetti per l’attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16714 del 16 aprile 2014 (Cass. pen. n. 16714/2014)
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l’attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17662 del 9 maggio 2002 (Cass. pen. n. 17662/2002)
Il delitto previsto dall’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) si distingue da quella prevista dall’art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest’ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l’art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall’art. 305 c.p.) al quid pluris costituito dall’organizzazione ossia dall’insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989 (Cass. pen. n. 4906/1989)