Art. 304 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Cospirazione politica mediante accordo

Articolo 304 - codice penale

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata (64).
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo (308, 311) (1).

Articolo 304 - Codice Penale

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata (64).
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo (308, 311) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall’art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 di questo codice.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di puù soggetti per l’attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16714 del 16 aprile 2014 (Cass. pen. n. 16714/2014)

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l’attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17662 del 9 maggio 2002 (Cass. pen. n. 17662/2002)

Il delitto previsto dall’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) si distingue da quella prevista dall’art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest’ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l’art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall’art. 305 c.p.) al quid pluris costituito dall’organizzazione ossia dall’insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989 (Cass. pen. n. 4906/1989)

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