(1) [Chiunque pubblicamente (266) istiga (115, 414) a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente (266) fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente (302, 311; 212 c.p.m.p.)].