Art. 303 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Pubblica istigazione e apologia

Articolo 303 - codice penale

(1) [Chiunque pubblicamente (266) istiga (115, 414) a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente (266) fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente (302, 311; 212 c.p.m.p.)].

Articolo 303 - Codice Penale

(1) [Chiunque pubblicamente (266) istiga (115, 414) a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente (266) fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente (302, 311; 212 c.p.m.p.)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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