Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-bis cod. pen.), non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale – per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica – da determinare il rischio, non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente che, effettivamente entrato in contatto con soggetti vicini all’ISIS durante un periodo di detenzione trascorso in Marocco, era stato intercettato nell’atto di persuadere diverse persone ad imporre anche con la violenza i precetti islamici e di prospettare ad alcune donne il matrimonio con lui e la partenza verso i territori dello Sham, per indurle ad abbracciare la causa dell’Isis e a fornire supporto ai proseliti impegnati nei combattimenti in Siria). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51942 del 16 novembre 2018 (Cass. pen. n. 51942/2018)
Il reato di cui all’art. 306 c.p. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell’art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L’esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all’art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all’art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell’art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all’azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell’art. 81, primo comma, c.p., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest’ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8952 del 10 agosto 1987 (Cass. pen. n. 8952/1987)
Nel reato, previsto e punito dall’art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico e cioè consiste nella semplice intenzionalità dell’azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 788 del 25 gennaio 1985 (Cass. pen. n. 788/1985)