Art. 301 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Concorso di reati

Articolo 301 - codice penale

Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, [281,282] (1), 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave (290 bis).
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà (64).
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (7184), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Articolo 301 - Codice Penale

Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, [281,282] (1), 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave (290 bis).
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà (64).
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (7184), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Note

(1) Questi articoli sono stati abrogati dal D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

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