Art. 3 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Principio della riserva di codice

Articolo 3 bis - codice penale

(1) Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Articolo 3 bis - Codice Penale

(1) Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

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