(1) [Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni].
(1) [Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni].
(1) [Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni].
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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