Art. 296 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Articolo 296 - codice penale

Chiunque nel territorio dello Stato (4), fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero (276, 277, 278) è punito con la reclusione da tre a dieci anni (298, 300309, 311, 312).

Articolo 296 - Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato (4), fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero (276, 277, 278) è punito con la reclusione da tre a dieci anni (298, 300309, 311, 312).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: a richiesta del Ministro di grazia e giustizia313 c.p.

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