Chiunque nel territorio dello Stato (4) attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero (276, 277, 278) è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte] (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo (298, 300, 301 ss., 311, 312).