Art. 294 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Attentati contro i diritti politici del cittadino

Articolo 294 - codice penale

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico (4854 Cost.), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (311, 312).

Articolo 294 - Codice Penale

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico (4854 Cost.), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (311, 312).

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Ad integrare l’inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all’art. 294 cod. pen. non bastano le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull’elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell’esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16381 del 15 aprile 2019 (Cass. pen. n. 16381/2019)

Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall’art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all’elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20755 del 10 maggio 2018 (Cass. pen. n. 20755/2018)

L’elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall’art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell’impedimento all’esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 294 cod. pen. con riferimento alla condotta violenta posta in essere dagli indagati nei confronti di soggetti appartenenti ad un comitato politico che procedeva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la scelta del candidato per la carica di sindaco, qualificando come violenza privata tale azione di disturbo, che ricade sull’espressione della manifestazione del pensiero politico, funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51722 del 5 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 51722/2016)

La condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell’impedimento all’esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. Diritti politici, nell’attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all’organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale giardiniere del Comune). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11055 del 2 dicembre 1993 (Cass. pen. n. 11055/1993)

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