Art. 293 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Circostanza aggravante

Articolo 293 - codice penale

(1) [Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero].

Articolo 293 - Codice Penale

(1) [Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

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