Art. 292 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Circostanza aggravante

Articolo 292 bis - codice penale

(1) [La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace].

Articolo 292 bis - Codice Penale

(1) [La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace].

Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 9 della L. 23 marzo 1956, n. 167, è stato abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Istituti giuridici

Novità giuridiche