Art. 291 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vilipendio alla nazione italiana

Articolo 291 - codice penale

Chiunque pubblicamente (266) vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1) (293, 302 ss., 311 ss., 363; 1089 c.n.; 82 c.p.m.p.).

Articolo 291 - Codice Penale

Chiunque pubblicamente (266) vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1) (293, 302 ss., 311 ss., 363; 1089 c.n.; 82 c.p.m.p.).

Note

(1) Le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» dall’art. 11, comma 2, della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l’onore della collettività nazionale. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva pronunciato alla presenza dei carabinieri la frase: ” In questo schifo di Italia di merda”). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28730 del 4 luglio 2013 (Cass. pen. n. 28730/2013)

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