Art. 290 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Articolo 290 bis - codice penale

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.; 77 c.p.m.p.).

Articolo 290 bis - Codice Penale

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.; 77 c.p.m.p.).

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