Chiunque nel territorio dello Stato (4) e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini (4, 242, 244), perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata (64) se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare (302 ss., 311 ss., 363; 77 c.p.m.p.).