Art. 288 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Articolo 288 - codice penale

Chiunque nel territorio dello Stato (4) e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini (4, 242, 244), perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata (64) se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare (302 ss., 311 ss., 363; 77 c.p.m.p.).

Articolo 288 - Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato (4) e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini (4, 242, 244), perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata (64) se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare (302 ss., 311 ss., 363; 77 c.p.m.p.).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: con autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia313 c.p.

Massime

Il reato di cui all’art. 288 c.p. può essere commesso anche con l’arruolamento di un solo cittadino. Cass. pen.sez. III, 4 dicembre 1939

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