(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.
Arresto: obbligatorio in flagranza | 380 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: consentito | 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise | 5 c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio | 50 c.p.p. |
Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto banda armata è un reato-mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, previsti dall’art. 302 c.p., ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest’ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2600 del 8 agosto 1986 (Cass. Civ. n. 2600/1986)
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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