Art. 286 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Guerra civile

Articolo 286 - codice penale

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato (4), è punito con l’ergastolo (302 ss., 311, 312, 363, 364).
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte (1)].

Articolo 286 - Codice Penale

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato (4), è punito con l’ergastolo (302 ss., 311, 312, 363, 364).
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte (1)].

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto banda armata è un reato-mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, previsti dall’art. 302 c.p., ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest’ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2600 del 8 agosto 1986 (Cass. Civ. n. 2600/1986)

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