Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell’art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall’art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell’agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4563 del 24 aprile 1991 (Cass. pen. n. 4563/1991)
I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all’instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell’ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 54 del 3 marzo 1983 (Cass. pen. n. 54/1983)
Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2028 del 17 novembre 1982 (Cass. pen. n. 2028/1982)