Art. 284 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Articolo 284 - codice penale

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con [la morte (1)].
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte (1)].
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito (302, 303, 311 ss.; 77 c.p.m.p.).

Articolo 284 - Codice Penale

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con [la morte (1)].
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte (1)].
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito (302, 303, 311 ss.; 77 c.p.m.p.).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell’art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall’art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell’agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4563 del 24 aprile 1991 (Cass. pen. n. 4563/1991)

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all’instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell’ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 54 del 3 marzo 1983 (Cass. pen. n. 54/1983)

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2028 del 17 novembre 1982 (Cass. pen. n. 2028/1982)

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