(1) Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall’art. 3 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Arresto: obbligatorio in flagranza | 380 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: consentito | 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio | 50 c.p.p. |
La tutela apprestata dall’art. 283 c.p. non è volta a garantire lo statu quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell’ordinamento vigente. Ne consegue che l’attività di chi ricorre a mezzi di violenza e di distruzione anziché sollecitare quelli previsti dalla legge (ad es. dagli artt. 116, 132 e 138 della Costituzione), confluisce univocamente nello schema delittuoso previsto dalla suddetta norma. L’ordinamento regionale, provinciale e comunale fa parte integrante della Costituzione, sì che ogni suo mutamento, perseguito con mezzi non consentiti, realizza la figura di reato prevista dall’art. 283 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1569 del 27 novembre 1968 (Cass. pen. n. 1569/1968)
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