(1). [Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]
(1). [Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]
(1). [Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 3 D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati