Art. 282 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Offesa all'onore del Capo del Governo

Articolo 282 - codice penale

(1). [Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]

Articolo 282 - Codice Penale

(1). [Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 3 D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

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