(1) [Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 103 a € 1.032].
(1) [Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 103 a € 1.032].
(1) [Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 103 a € 1.032].
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
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